Statuto

Statuto Associazione di Promozione Sociale

Art.1 – Denominazione, sede e durata

E’ costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione di
promozione sociale PCOfficina con sede in Milano, Via *** riservato ai soci iscritti ***
La sua durata è illimitata.

Art.2 – Scopo

L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Scopo dell’associazione è in particolare:

  • aggregazione e condivisione dei saperi e delle esperienze;
  • promozione del software libero;
  • difesa dell’ambiente e riduzione dei rifiuti tecnologici;
  • utilizzo consapevole delle tecnologie;
  • riduzione del digital divide e supporto a processi di informatizzazione low budget;
  • promozione accesso libero alla rete e diffusione della connettività internetdistribuita e gratuita;
  • promozione di reti e relazioni con altri soggetti;
  • valorizzazione e promozione di processi di cittadinanza attiva sul territorio.

Art.3 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:

  • recupero, riparazione, rigenerazione con software libero e ridistribuzione di personal computer e periferiche (hardware) usate (trashware);
  • mantenimento di una officina popolare libera e aperta di rigenerazione hardware usato e recuperato
  • promozione di corsi, seminari e laboratori aperti;
  • riutilizzo creativo dei materiali recuperati;
  • allestimento di laboratori informatici con hardware recuperato e software libero;
  • fornitura di supporto tecnico agli utilizzatori dei computer e di software libero;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del
sodalizio.
L’associazione, inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre
associazioni, enti, cooperative non a scopo di lucro, con finalità analoghe, o comunque
in grado di collaborare con l’associazione medesima per scopi, motivazioni o gesti
concreti.

Art.4 – Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità
istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le
regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.1. Sono soci dell’Associazione quanti, avendone fatta richiesta, ricevono la tessera
da parte di uno dei membri del consiglio direttivo, previo pagamento della quota
associativa annuale.
4.2. I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  • rinuncia volontaria;
  • esclusione deliberata dal consiglio direttivo, in seguito a gravi inadempienze statutarie.

4.3. Tutte le prestazioni degli aderenti, nell’ambito dell’attività dell’Associazione, sono
a titolo gratuito a meno di accordo specifico tra socio e Associazione previa delibera
del consiglio direttivo.
4.4. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di
cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base
del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione

Art.5 – Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo
e passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal
presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere,
bilanci, rendiconti e registri dell’associazione .
5.3. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
5.4. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri
associati.

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare
al Presidente.
6.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:

  • morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto;
  • gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

6.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera,
contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a
mezzo lettera semplice o email.
6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine
del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato
l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino
alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi –
il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art.7 – Gli organi sociali

7.1.Gli organi dell’associazione sono:

  • l’assemblea dei soci
  • il consiglio direttivo
  • il presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 – L’assemblea

8.1. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno
una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  • avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato
nominato tra i membri del Direttivo.
8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando
lo richieda almeno un terzo dei soci.
8.4. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la
sede ove si tiene la riunione.
8.6. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea
convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale
o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
8.7. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in
data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
8.8. Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima
convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole
dei 2/3 dei/delle presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono
valide con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei
2/3 dei/delle presenti.
8.9. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti
questioni:

  • elezione del Presidente;
  • elezione del Consiglio direttivo;
  • proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
  • determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
  • approvazione del programma annuale dell’associazione.

8.10. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le
persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
8.11. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per
delega.
8.12. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria
sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente
dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente
e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario
nella sede dell’associazione.
8.13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.
8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci
iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e
composto da tre a sette membri.
9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei
presenti.
9.4. Il Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  • redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
  • esclude i soci salvo successiva ratifica dell’assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

  • il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale);
  • il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso);
  • il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla
convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo
impedimento.

Art.12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili,
provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla
riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 – I mezzi finanziari

13.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento delle attività da:

  • quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

13.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa
vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti
eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli
associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate
alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 – Rendiconto economico finanziario

14.1. L’esercizio sociale va dal primo giorno del mese di gennaio all’ultimo giorno del
mese di dicembre di ogni anno.
14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo,
viene reso accessibile agli associati almeno 20 giorni prima dell’assemblea.
14.3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo
deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi
eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
14.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste.
14.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di
gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

Art.15 – Scioglimento

15.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea
straordinaria.
15.2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione
stessa.
15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a
favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art.16

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.

 

NOTE:
¹.La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell’associazione, di cui all’art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell’art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.

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